CONSORZIO POLIECO

PolieCo è il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, chiamato a non avere scopo di lucro ed è retto dallo statuto di cui al d.m. 23 Maggio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 Luglio 2019); per legge ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 234 del d. lgs. 152/2006, con riferimento ai beni a base di polietilene, sono obbligati ad aderire al Consorzio, al fine di adempiere alle loro obbligazioni ambientali, i produttori e gli importatori, gli utilizzatori ed i distributori, i riciclatori ed i recuperatori di rifiuti, oltre i soggetti che intendano essere coinvolti nella gestione dei rifiuti stessi di beni a base di polietilene; allorquando saranno poi resi dal Legislatore attuabili i sistemi di cui al comma 7 dell’articolo 234 del d. lgs. 152/2006 – gli stessi soggetti alternativamente potranno farsene carico, fermo restando nel frattempo l’obbligo di partecipazione al Consorzio stesso.

Ulteriori informazioni su  https://www.polieco.it/

Il Consorzio fu introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta dal d. lgs. N. 22/1997 in seguito ad una procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano dalla Commissione Europea per violazione della normativa comunitaria ambientale.

Da quanto sopra, si evince la OBBLIGATORIETA’ dei produttori di beni di PE (polietilene), nei quali rientrano anche i produttori di tubi, all’iscrizione e regolarizzazione per le rispettive quote.

Qualora i beni di PE provenissero da un soggetto (P. IVA) non italiano, poiché in tal caso non potrebbero iscriversi al Consorzio PolieCo, il relativo contributo dovrà essere versato (obbligatoriamente) al Consorzio dal soggetto importatore (rivendita – impresa – privato), previa iscrizione al Consorzio.

La mancata iscrizione e regolarizzazione (versamento delle quote) risulta una violazione di legge, pertanto soggetta a sanzioni e determina la esclusione dalle gare di fornitura pubbliche, come si evince dall’ordinanza n. 697 del 16 Ottobre 2020 del TAR del Piemonte, che ha ritenuto corretta l’esclusione da una gara pubblica una impresa (produttore di tubi PE) non aderente al Consorzio PolieCo, in quanto solo l’adesione al Consorzio garantisce alla Pubblica Amministrazione che gli imprenditori del settore adempiano alle obbligazioni ambientali sugli stessi incombenti (che in assenza di tale adesione restano inadempiute) e che venga offerta una prestazione con forme, materiali e procedure idonee e coerenti con le prescrizioni di sostenibilità ambientale sottese alla normativa (TAR Sardegna 15 Dicembre 2016, n. 131).

Il “contributo” PolieCo viene calcolato sulla base del contenuto di polietilene del bene ed è soggetto ad I.V.A., pertanto il suo mancato pagamento determina di conseguenza il mancato versamento della relativa quota I.V.A., configurando anche il reato di evasione fiscale OLTRE alla sanzione prevista per mancata osservanza di quanto disciplinato dal d. lgs. 152/2006.

Il “contributo PolieCo” dev’essere esplicitato a parte in fattura, non concorrendo alla formazione del prezzo.

Il contributo PolieCo viene pagato una sola volta, generalmente dal produttore del manufatto contenente una quantità di PE, che “raccoglie” la somma dal suo Cliente e la versa interamente al Consorzio accreditato.

Tale “contributo” si configura quindi come un elemento contrattuale sopraggiunto (e imprevedibile alle parti poiché emanato per legge dallo Stato Italiano), pertanto non gestibile se non attraverso un accordo fra le parti.